«OLEOTURISMO» l'insieme delle attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, l'assaggio e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione".
In Italia non esiste solo l’enoturismo, legato al mondo del vino e dei viticoltori, ma anche l’oleoturismo che permette di conoscere il nostro territorio attraverso i sapori dell’oro verde.
Tra le attività che rientrano nel turismo dell’olio sono contemplate tutte quelle di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, in dettaglio:
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visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo
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assaggio e commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad altri alimenti
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iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione
Possono esercitare attività di oleoturismo, anche con il supporto delle organizzazioni di produttori di settore riconosciute dalle Regioni e degli operatori specializzati nel settore turistico, esclusivamente le seguenti tipologie di soggetti:
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gli imprenditori agricoli singoli o associati secondo quanto stabilito dall'articolo 2135 del codice civile che svolgono attività di olivicoltura, che trasformano in proprio o che fanno trasformare a terzi il proprio prodotto;
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le imprese esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli di prevalente origine regionale
Per lo svolgimento dell'attività oleoturistica, è richiesta la presenza di personale qualificato compreso tra il titolare e i soci dell'impresa, i familiari coadiuvanti, i dipendenti o collaboratori esterni, purchè dotati di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio e in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea a indirizzo agrario e, comunque, attinenti al settore di riferimento;
b) esperienza lavorativa almeno triennale svolta presso imprese olivicole di produzione primaria o di trasformazione;
c) attestato di frequenza di un corso di formazione con verifica delle conoscenze acquisite sull'attività olivicola e turistica, della durata almeno di 50 ore.
Fermi restando i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività oleoturistiche devono presentare i seguenti requisiti e standard minimi di qualità:
• apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni settimanali, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
• sito o pagina web aziendale, contenenti gli strumenti di prenotazione delle visite;
• cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; il cartello deve riportare anche il logo identificativo dell'attività oleoturistica approvato dalla giunta regionale;
• disponibilità di parcheggi in azienda o nelle vicinanze con adeguata indicazione;
• disponibilità di materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti, in formato digitale o cartaceo, anche con riferimento alla eventuale collaborazione tra più aziende del territorio, in almeno due lingue, compreso l'italiano;
• esposizione e distribuzione di materiale informativo, che può essere anche in formato digitale, sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito olivicolo che agroalimentare, sia in ambito artigianale e industriale, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività oleoturistica.